Art. 5

In vigore dal 17 lug 1963
Per le merci importate alle condizioni previste dallo art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, si applica il dazio forfettario del 4% sul valore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;869#art-5

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