Art. 3
In vigore dal 17 lug 1963
Dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi:
07.01-P-II
38.19-D
73-06-B
73-07-A-I
73.07 B-I
73.08
73.11-A-1-b
73.11-A-1-c
73.15-B-1-b-1
82.14
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;869#art-3