Art. 5

In vigore dal 21 ago 1963
Nell'applicazione dell' della legge 28 luglio 1961, n. 831, i posti di ruolo sono conferiti al personale che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non abbia superato il 64° anno di età e presti lodevole servizio, da almeno due anni, nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali. Gli aspiranti ai posti di infermiere debbono essere in possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla competente autorità. L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nella qualifica di bidello, in seguito ad accertamento dei requisiti posseduti dagli aspiranti alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, in relazione all'anzianità di servizio degli aspiranti ed al giudizio complessivo, espresso con motivato rapporto del capo dell'Istituto, approvato dal Consiglio di amministrazione, che illustri le mansioni disimpegnate, il rendimento in servizio, le qualità personali e il comportamento di ciascuno nell'Istituto e fuori dell'Istituto. L'ordine di ruolo è determinato dall'anzianità di servizio prestato alle dipendenze degli Istituti da ciascuno e, a parità di anzianità, dalla maggiore età. Il personale inquadrato sarà collocato nel ruolo subito dopo l'ultimo dei bidelli ivi iscritti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 aprile 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei Conti, addì 1° agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 28, - VILLA. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 19/08/1963, n. 219 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-25;994#art-5

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