Art. 4

In vigore dal 21 ago 1963
La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai posti di cui al precedente articolo, è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta da un presidente e da due membri, tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un rettore dei Convitti nazionali e da una direttrice degli Educandati femminili statali. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere, uno dei due membri dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è sostituito da un sanitario designato dal Ministero della sanità. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto della Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-25;994#art-4

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Art. 4 Schema di regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente il personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili. — Testo vigente | Portale Normativo