Art. 3
In vigore dal 21 ago 1963
I posti di ruolo sono conferiti mediante concorso nazionale.
Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova di scrittura sotto dettato e da un esperimento pratico diretto ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere le mansioni speciali.
Il concorso è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Gli aspiranti ai posti di infermiere debbono essere in possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla competente autorità.
I posti di infermiere e di custode di notte negli Istituti di educazione femminile sono riservati alle donne.
Possono, altresì, essere, in tutto o in parte, riservati alle donne i posti di ruolo negli Istituti femminili secondo le prescrizioni del bando.
I vincitori, prima di assumere servizio, sono sottoposti a visita schermografica.
L'espletamento del concorso, per quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme di esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-25;994#art-3