Art. 2
In vigore dal 21 ago 1963
Disimpegnano mansioni speciali: il maestro di casa, il cuoco, l'infermiere, il guardarobiere, il custode di giorno e il custode di notte.
I servizi di mensa, di cucina, di anticamera, gli altri incarichi di carattere generale inerenti ai servizi stessi e tutti gli altri servizi di istituto sono disimpegnati dal personale ausiliario con mansioni ordinarie.
L'assegnazione del personale, di cui al precedente comma, è disposta dal capo dell'Istituto che, al fine di assicurare il miglior funzionamento dei servizi, può trasferire, in relazione alle attitudini di ciascuno, il personale da un servizio all'altro.
Il personale con mansioni speciali, che sia libero da normali impegni di servizio, può essere, temporaneamente, assegnato dal capo d'Istituto ad assolvere altri compiti propri del personale della carriera ausiliaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-25;994#art-2