Art. 1
In vigore dal 21 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;
Visti gli della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le mansioni di servizio nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali sono svolte da personale della carriera ausiliaria, di cui all' della legge 28 luglio 1961, n. 831, e si distinguono in mansioni speciali e mansioni ordinarie.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-25;994#art-1