Art. 8

In vigore dal 21 mar 1963
Salva la diversa decorrenza indicata negli , il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR COLOMBO - PRETI MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 20. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;239#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Modificazioni ed aggiunte alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione e alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea. — Testo vigente | Portale Normativo