Art. 8
In vigore dal 21 mar 1963
Salva la diversa decorrenza indicata negli , il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,
Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR COLOMBO - PRETI MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 20. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;239#art-8