Art. 7

In vigore dal 21 mar 1963
I dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci numeri 29.30 e 39-01-B-III e di cui alla annessa tabella A per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;239#art-7

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Art. 7 Modificazioni ed aggiunte alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione e alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea. — Testo vigente | Portale Normativo