Art. 7
In vigore dal 21 mar 1963
I dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci numeri 29.30 e 39-01-B-III e di cui alla annessa tabella A per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;239#art-7