Art. 6
In vigore dal 21 mar 1963
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1963, i prodotti indicati nella annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria, da tutte le provenienze, nei limiti del contingente fissato per ciascun prodotto nella tabella stessa, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;239#art-6