Art. 5

In vigore dal 21 mar 1963
Per il legno tropicale, delle essenze specificate nella Nota complementare del capitolo 44 della tariffa doganale, rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, altro (voce di tariffa ex 44.03-A-II), escluso l'obechè (triplochiton scleroxylon), il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale, si applica temporaneamente, dal 1 gennaio al 30 giugno 1963, nella misura dell'I,50% sul valore e dal 1 luglio al 31 dicembre 1963, nella misura del 3% sul valore, per la provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, nei limiti di un contingente di m cubi 190.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;239#art-5

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Art. 5 Modificazioni ed aggiunte alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione e alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea. — Testo vigente | Portale Normativo