Art. 7

In vigore dal 22 gen 1963
Le disposizioni previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 531 per il divinilbenzolo (voce della tariffa doganale n. 29.01-D-VI-b) destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, già prorogate dal 1 luglio 1962 al 30 settembre 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1662, n. 1117, sono ulteriormente prorogate dal 1 ottobre 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1827#art-7

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