Art. 2

In vigore dal 22 gen 1963
Dal 1 gennaio 1963, alla tariffa doganale comune della Comunità economica europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi dazi: 03.01-A-II 32.07-A-VII 03.03-A-I-b 33.01-A-II 04.04 44.15-A 06.02-C 50.09-C 07.05-B 53.11-A 08.01-D 55.07 12.07-B 55-09-A 12.07-G 64.02 15.04-A 69.01 19.07 73.32 25.15-A 74.15 25.15-B 75.06 25-16-A 76.16-B 25-16-B 83.07-B 29.01-D-II 84.65 29.35-O 98.03-C
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1827#art-2

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