Art. 6
In vigore dal 22 gen 1963
I dazi previsti nelle annesse tabelle C e D, nonché nell', lett. c) del presente decreto, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274, ove ricorrano le condizioni stabilite da detto decreto.
I dazi previsti nelle annesse tabelle D ed F, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274, ove ricorrano le condizioni stabilite da detto decreto.
I dazi previsti nelle annesse tabelle C ed E, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, non sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274. Rimane tuttavia applicabile per tali provenienze, temporaneamente, il regime daziario in vigore, qualora questo risulti più favorevole di quello stabilito nelle annesse tabelle C ed E.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1827#art-6