Art. 3
In vigore dal 22 gen 1963
Dal 1 gennaio 1963, alla tariffa doganale comune della Comunità economica europea, modificata come al precedente , sono apportate le seguenti variazioni:
a) sono inseriti le voci e i dazi di cui all'annessa tabella A firmata dal Ministro per le finanze;
b) i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci di tariffa elencate nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura indicata a fianco di ciascuna voce;
c) il paragrafo A) della Nota complementare 1) premessa al capitolo 22 è modificato come segue:
"A. Sono considerati vini spumanti (n. 22.05-A) i prodotti:
a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo "a forma di fungo" tenuto da fermagli o da legacci;
b) altrimenti presentati e aventi una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20 gradi C.";
c) la designazione delle merci delle voci numeri 20.06-B-III-a, 20.06-B-III-b e 75.05-A è modificata come segue: 20.06-B-III-a: "di 4,5 Kg o più"; 20.06-B-III-b: "di meno di 4,5 Kg."; 75.05-A: "greggi di colata o d'elettrolisi, di qualsiasi forma, compresi quelli semplicemente tranciati o tagliati in pezzi di forma quadrata o rettangolare".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1827#art-3