Art. 5
In vigore dal 22 gen 1963
Dal 1 gennaio 1963, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, modificata come al precedente , sono apportate le seguenti variazioni:
a) sono inseriti le voci, i numeri di statistica e i dazi di cui alle annesse tabelle C e D firmate dal Ministro per le finanze;
b) i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci di tariffa elencate nelle annesse tabelle È ed F, firmate dal Ministro per le finanze, sono modificati, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, nella misura indicata a fianco di ciascuna voce;
c) ai prodotti compresi nelle voci di tariffa sotto indicate, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortati dai certificati prescritti, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati:
58.05-A-II-b: 8%;
59.17-B-I-b: 11%;
59.17-B-II-b: 11%;
d) Il paragrafo A) della Nota complementare 1) premessa al capitolo 22, è modificato come segue:
"A. Sono considerati vini spumanti (n. 22.05-A) i prodotti:
a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo "a forma di fungo" tenuto da fermagli o da legacci;
b) altrimenti presentati e aventi una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20 gradi C.";
e) la denominazione delle merci delle voci numeri 20.06-B-III-a, 20.06-B-III-b, 49.01-B-II-b-1-bb, 75.05-A, è modificata come segue: 20.06-B-III-a: "di 4,5 Kg. o più";
20.06-B-III-b: "di meno di 4,5 Kg.";
49.01-B-II-b-1-bb: "in altre lingue, compresi i dizionari con testo misto (italiano e altre lingue)";
75.05-A: "greggi di colata o d'elettrolisi, di qualsiasi forma, compresi quelli semplicemente tranciati o tagliati in pezzi di forma quadrata o rettangolare";
f) la Nota F) alla Sezione XVI è modificata come segue:
"F) Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale. A tale effetto non si tiene conto del peso degli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli altri organi ed oggetti che, secondo il disposto della precedente Nota E), seguono il trattamento delle macchine rispettive.
Si tiene conto invece del peso proporzionale della in castellatura e degli organi, comuni, nei casi previsti dalle Note C) e D) precedenti; si tiene conto, altresì del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota E) precedente.
La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Nota legale 4 di questa Sezione, è determinata dal peso netto totale, purchè le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendentemente dai documenti richiesti dalla Nota A), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonché un elenco riassuntivo ugualmente numerato.";
g) la numerazione delle sottovoci numeri 84.43-I, 84.43-II e 84.43-III è modificata in 84.43-A, 84.43-B e 84.43-C;
h) il contingente globale annuo di olio di palmisti destinato alla produzione dell'alcole laurilico di cui alle voci della tariffa n. 15.07-B-I-b-1-bb-alfa-c'-1° e n. 15.07-B-I-b-2-aa-gamma-a, è aumentato di quintali 20.000 annui, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea scortate dai certificati prescritti;
i) il polivinilbutirrale in rotoli (voce della tariffa ex 39.02-B-XI-d) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortato dai certificati prescritti, destinato alla fabbricazione di parabrezza accoppiati per autoveicoli, è ammesso all'importazione in esenzione daziaria, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
l) le paste per carta, di legno, meccaniche e semichimiche non nominate (compresa la pasta bruna) (voce della tariffa 47.01-A-II) destinate alla, produzione cartaria, sono ammesse all'importazione in esenzione daziaria, a non oltre il 31 dicembre 1963, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, nei limiti di un contingente di tonnellate 65.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
m) le paste di legno chimiche di cui alle voci di tariffa n. 47.01-B-I-a-2; n. 47.01-B-I-b-2-cc; n. 47.01-B-II-a-2; n. 47.01-B-II-b-2-cc, sono ammesse, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, in esenzione daziaria, a non oltre il 31 dicembre 1963, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
a) nei limiti di un contingente globale di tonnellate 730.000 se destinate alla produzione cartaria;
b) nei limiti di un contingente globale di tonnellate 23.750 se destinate alla fabbricazione del cellophane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1827#art-5