Art. 5

In vigore dal 19 mar 1963
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, i posti di cui all' saranno senz'altro oppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-25;1988#art-5

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