Art. 3

In vigore dal 19 mar 1963
I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.800.000 (tre milioni ottocentomila) e lire 1.800.000 (un milione ottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente ed in lire 760.000 (settecentosessantamila) e lire 360.000 (trecentosessantamila) per la costituzione dello speciale fondo per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-25;1988#art-3

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