Art. 4

In vigore dal 19 mar 1963
L'Università di Palermo si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ad titolari dei posti di cui all', oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, dei titolari medesimi, previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-25;1988#art-4

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