Art. 2

In vigore dal 19 mar 1963
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Semeiotica chirurgica", in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, nella tabella D annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e, ai sensi dell' (sub-art. 13 -bis) della legge 24 giugno 1958, n. 465; un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base ai citato decreto legislativo n. 1172.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-25;1988#art-2

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