Art. 1

In vigore dal 19 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349; Vista la legge 28 dicembre 1961, n. 34 della Regione siciliana integrata dalla successiva legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Palermo il 24 aprile 1962 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-25;1988#art-1

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