Art. 6
In vigore dal 20 feb 1963
Il presente decreto ha effetto dal 1 novembre 1962.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-31;1875#art-6