Art. 3

In vigore dal 20 feb 1963
Per i prodotti di cui al precedente , esportati dalla Grecia in Italia dal 9 luglio 1961 e non ancora sdoganati alla data. di entrata in vigore del presente decreto, si applica il regime daziario previsto allo stesso , su presentazione del "certificato di circolazione delle merci, modello provvisorio", rilasciato dalle autorità doganali greche ed esibito alla dogana italiana nel termine di due mesi dal suo rilascio, a norma dell'art. 12 della Convenzione, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmata il 26 settembre 1962.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-31;1875#art-3

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