Art. 5
In vigore dal 20 feb 1963
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i prodotti compresi nelle voti della vigente tariffa doganale n. 08.04-B-I, e n. 08.04-B-II, importati, in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15, dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applicano, rispettivamente, i dazi dell'8% e del 9% sul valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-31;1875#art-5