Art. 2

In vigore dal 20 feb 1963
Per usufruire del trattamento daziario stabilito al precedente , le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalle autorità doganali greche, in conformità della Convenzione, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tira la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmata il 26 settembre 1962.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-31;1875#art-2

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