Art. 4
In vigore dal 20 feb 1963
Per i prodotti soggetti al regime dei prelievi a norma del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, e per tutti gli altri prodotti non indicati nel precedente , importati dalla Grecia, si applicano, rispettivamente, il trattamento e i dazi previsti per le provenienze dal Paesi estranei alla Comunità Economica Europea.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-31;1875#art-4