Art. 5
In vigore dal 30 ott 1962
È istituito, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per l'Abruzzo ed il Molise, un Comitato consultivo interprovinciale per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola da costituirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, è composto:
a) da un funzionario in servizio presso uno degli Ispettorati compresi nella circoscrizione dell'Ispettorato regionale del lavoro per l'Abruzzo ed il Molise;
b) dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Chieti e Teramo;
c) da un membro in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;
d) da due membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
e) da due membri in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
f) da due membri in rappresentanza dei coltivatori diretti;
g) da tre membri in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura h) da quattro membri in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
i) da un rappresentante, rispettivamente:
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;
dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;
di ciascuno degli Enti che a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 sono autorizzati all'esercizio dell'assistenza sociale, funzionanti in loco.
I rappresentanti di categoria saranno prescelti tra i designati dalle organizzazioni interessate.
Il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente del presente decreto, si avvarrà, a titolo consultivo, del Comitato di cui al presente articolo.
A detto Comitato è demandato di esprimere pareri a formulare proposte per il piano di impiego dei mezzi finanziari destinati all'assistenza, dei lavoratori migranti addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da favola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1438#art-5