Art. 2
In vigore dal 30 ott 1962
È attribuito all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per l'Abruzzo ed il Molise, con sede in Pescara, l'esercizio delle funzioni inerenti al collocamento della categoria nella regione, con le seguenti, specifiche attribuzioni:
a) disporre la istituzione delle speciali liste di iscrizione dei lavoratori al collocamento di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) attuare il coordinamento delle modalità previste dalla citata legge per le iscrizioni dei lavoratori nelle speciali liste e per la presentazione delle richieste di mano d'opera;
c) autorizzare il trasferimento dei lavoratori migranti ed il rilascio del relativo certificato di avviamento;
d) coordinare l'attività e i compiti degli Uffici di collocamento e degli Uffici provinciali del lavoro interessati per il reclutamento, la selezione e l'avviamento sia dei lavoratori locali sia di quelli migranti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1438#art-2