Art. 3
In vigore dal 30 ott 1962
Chiunque aspiri ad essere impiegato nei lavori di raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola, e sia in possesso dei prescritti requisiti di legge, deve iscriversi presso l'Ufficio di collocamento del luogo di propria residenza, nelle liste speciali di cui al precedente .
A cura dello stesso Ufficio di collocamento dovrà essere effettuata speciale annotazione, a tutti gli effetti, nelle normali liste di collocamento del periodo di occupazione del lavoratore nelle suddette attività.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1438#art-3