Art. 4

In vigore dal 30 ott 1962
Chiunque intenda assumere mano d'opera per la raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise deve farne richiesta: a) all'Ufficio comunale di collocamento della località in cui si svolgono i lavori, per l'impiego della mano d'opera locale; b) all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per l'Abruzzo ed il Molise di Pescara, per l'impiego della mano d'opera iscritta negli Uffici di collocamento di Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori. Al rilascio del certificato di avviamento dei lavoratori di cui alla precedente lettera a) provvede l'Ufficio di collocamento al quale viene rivolta la richiesta, ed al rilascio di quello dei lavoratori di cui alla lettera b) l'Ufficio di collocamento in cui questi risultano iscritti, su autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1438#art-4

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