Art. 1
In vigore dal 30 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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L'avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise è organizzato con carattere interprovinciale secondo le modalità di cui al titolo secondo della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1438#art-1