Art. 6
In vigore dal 11 ago 1962
Alla tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti rettifiche:
a) il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce di tariffa n. 10.06-B-I (riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati, altro), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita Economica Europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, è rettificato in 16%;
b) il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce di tariffa n. 92.10-A (meccanismi per scatole musicali), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti, è rettificato in 4,50%, e, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze, è rettificato in 8%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1117#art-6