Art. 5
In vigore dal 11 ago 1962
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le parti staccate (schermo, cono e collo) di ampolle di vetro (voce della tariffa doganale ex 70.21-IT-I-a), provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi, sono ammesse al dazio del 2,50% sul valore, sotto osservanza dello norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1117#art-5