Art. 3
In vigore dal 11 ago 1962
È prorogata dal 1 luglio 1962 al 30 settembre 1962 la sospensione daziaria, per tutte le provenienze, prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 531, per il divinilbenzolo (voce della tariffa doganale n. 29.01-D-VI-b), destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1117#art-3