Art. 3

In vigore dal 11 ago 1962
È prorogata dal 1 luglio 1962 al 30 settembre 1962 la sospensione daziaria, per tutte le provenienze, prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 531, per il divinilbenzolo (voce della tariffa doganale n. 29.01-D-VI-b), destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1117#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo