Art. 4
In vigore dal 11 ago 1962
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1963 è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per la bauxite attivata (voce della tariffa doganale ex 38.03-B-II).
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1117#art-4