Art. 4

In vigore dal 11 ago 1962
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1963 è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per la bauxite attivata (voce della tariffa doganale ex 38.03-B-II).
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Art. 4 Proroga dal 1 al 29 luglio 1962 della sospensione daziaria per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti della macinazione esportati entro il 29 luglio 1962 e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti. — Testo vigente | Portale Normativo