Art. 2
In vigore dal 11 ago 1962
Dal 1 gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962 è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per le perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente (voce della tariffa doganale n. 70.19-A-I-a) e per le imitazioni di pietre preziose e semi preziose, tagliate e lucidate meccanicamente (voce della tariffa n. 70.19-A-III).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1117#art-2