Art. 6

In vigore dal 27 giu 1962
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'idrato di idrazina (voce della vigente tariffa doganale ex 28.28-L-I), i carboni attivati (voce 38.03-A), gli scambiatori di ioni (voci 39.01-A, 39.02-A), le emulsioni siliconiche (voce ex 39.01-B-VII-b), provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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Art. 6 Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti. — Testo vigente | Portale Normativo