Art. 3
In vigore dal 27 giu 1962
I dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per le acciughe e sardelle, in salamoia, in recipienti ermeticamente chiusi e per le acciughe e sardelle presente o in salamoia, in altri imballaggi (voci 03.02-A-I-c-1-aa; 03.02-A-I-e-2-bb) si applicano per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, temporaneamente, dal 1 gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962, nella misura dell'11% sul valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;532#art-3