Art. 5
In vigore dal 27 giu 1962
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate, nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità si applicano nella misura indicata a fianco di ciascuna voce:
- Voce 84.06-A-II-b-1: Motori per autoveicoli con cilindrata fino a 1500 cm cubici: 23,10%;
- Voce 84.53: Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc): 11%;
- Voce 84.55-B-II: Pezzi staccati di macchine per statistica e simili, a schede perforate, non nominati: 12%;
- Voce 87.06-B-II-b-2-bb: Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, altri, degli organi di trasmissione e di direzione, lavorati, non nominati, altri: 29,40%;
- Voce 87.06-B-III-b-1: Ammortizzatori di sospensione: 23,10%;
- Voce 87.06-B-III-b-2-bb: Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, altri, di altra specie, lavorati, non nominati, altri: 29,40%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;532#art-5