Art. 2
In vigore dal 27 giu 1962
I dazi previsti dalla vigente e tariffa doganale per i vini Porto, Madera, Estremadura, Carcavelos, Moscatel de Setubal (voci ex 22.05-B-III-a-1; ex 22.05 B-IV-a-1-aa; ex 22.05-B-IV-a-1-bb) si applicano temporaneamente, dal 1 gennaio 1962 ai non oltre il 30 giugno 1962, nella misura di lire 110 per cento bottiglie di mezzo litro o meno e di lire 182.50 per cento o bottiglie superiori a mezzo litro ma non eccedenti il litro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;532#art-2