Art. 1

In vigore dal 27 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni; Vista, la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà Esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la erezione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea; Vista, la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto Presidenziale 21 dicembre 1969, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 18 febbraio 1960, chi stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' della, legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio, con l'estero e per la marina mercantile; . Il secondo comma della nota (a piè pagina), riferita alla voce 17.01 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, è modificato come segue: "L'importazione dello zucchero greggio non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo di zucchero raffinato esportato verso ali altri Paesi della Comunità Economica Europea, è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587. Tale diritto è riscosso con le modalità previste dallo del citato decreto e nella misura stabilita dallo del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, n. 45".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;532#art-1

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