Art. 4
In vigore dal 16 ago 1962
Dal 15 gennaio 1963 le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1959, n. 1230, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle H, I e L annesse al presente decreto e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-30;986#art-4