Art. 3

In vigore dal 16 ago 1962
Dal 15 gennaio 1963 le piante organiche del personale della magistratura, risultanti dalle tabelle C, D e tabella riassuntiva allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, già parzialmente modificate dalle tabelle G, H e L annesse alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, e dalle tabelle C, D ed F annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle E, F e G annesse al presente decreto e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-30;986#art-3

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