Art. 7
In vigore dal 16 ago 1962
Dal 15 gennaio 1963 le piante organiche degli uscieri giudiziari, risultanti dalle tabelle L, M e tabella riassuntiva allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, già parzialmente modificate dalle tabelle T, U e V allegate alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle P, Q e R annesse al presente decreto e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962
Atti dei Governo, registro n. 157, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-30;986#art-7