Art. 7

In vigore dal 16 ago 1962
Dal 15 gennaio 1963 le piante organiche degli uscieri giudiziari, risultanti dalle tabelle L, M e tabella riassuntiva allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, già parzialmente modificate dalle tabelle T, U e V allegate alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle P, Q e R annesse al presente decreto e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - BOSCO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962 Atti dei Governo, registro n. 157, foglio n. 48. - VILLA
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Art. 7 Determinazione della pianta organica del tribunale di Rimini. — Testo vigente | Portale Normativo