Art. 2
In vigore dal 16 ago 1962
Dal 15 gennaio 1963, per effetto della istituzione del tribunale di Rimini, alle tabelle A, B, C, allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive e alla tabella N, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono apportate le modificazioni contenute nelle annesse tabelle A, B, C, D, vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-30;986#art-2