Art. 1
In vigore dal 16 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 2 febbraio 1962, n. 36, relativa alla istituzione del tribunale di Rimini;
Visto l' della predetta legge, in virtù del quale il Governo è stato delegato a determinare l'organo del personale del tribunale di Rimini, rivedendo le piante organiche degli uffici giudiziari del distretto di Bologna, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il tribunale di Rimini continuerà a funzionare il 15 gennaio 1963.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-30;986#art-1