Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Capo IV
Art. 24
In vigore dal 27 apr 1962
Ai fini dell'applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono considerati lavoratori agricoli dipendenti tutti i lavoratori iscritti all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge, negli elenchi anagrafici tenuti dal servizio contributi agricoli unificati alle voci "Salariati fissi" e "Giornalieri di campagna" compresi gli iscritti negli elenchi speciali che non esercitino in modo prevalente altra attività.
I lavoratori agricoli che si trovino nelle condizioni previste dall' della legge 1 marzo 1952, n. 113, non possono conseguire l'assegnazione di un alloggio in locazione o in proprietà nè godere le agevolazioni di cui all' della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-24