Art. 1

In vigore dal 27 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1670, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. Il regolamento, allegato al presente decreto, sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1962 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - TAVIANI - PELLA - SCELBA - RUMOR - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 19. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo