Art. 1
In vigore dal 27 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1670, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.
Il regolamento, allegato al presente decreto, sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - TAVIANI - PELLA - SCELBA - RUMOR - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 19. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rd-1