Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Capo IV

Art. 25

In vigore dal 27 apr 1962
Alle controversie in materia di assegnazione di alloggi a riscatto tra i destinatari della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e gli enti gestori nonché tra le cooperative e i loro soci o tra i soci stessi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 131, n. 1, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Visto: Il Ministro per i lavori pubblici: ZACCAGNINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-25

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Art. 25 Approvazione del regolamento della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. — Testo vigente | Portale Normativo