Art. 5

In vigore dal 23 feb 1962
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente , staranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 27 novembre 1961 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 122. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1540#art-5

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